Danno irrisorio: niente indennizzo per l’eccessiva durata del processo
Fondamentale il riferimento alla quantificazione del danno, superiore di pochissimo ai 1.500 euro
La scelta tra l’uno o l’altro rimedio è rimessa al compratore ma è irrevocabile, una volta adottata con la domanda giudiziale
Richiamo alla normativa che prevede l’obbligo per il soggetto di versare l’indennità di accompagnamento, quale contributo alle spese di ricovero, alla ‘residenza sanitaria assistenziale’ che lo ospita