Paziente in condizioni gravi, intervento necessario: medico comunque colpevole per il mancato ottenimento del consenso informato
Evidente la responsabilità del medico che ha effettuato l’operazione, conclusasi poi con la morte del paziente
Impossibile ipotizzare una colpa in educando se la condotta ‘incriminata’ non è la conseguenza di una evidente incapacità di percepire il disvalore della propria azione
Sacrosanta la scelta della commissione esaminatrice di non procedere alla correzione delle prove scritte successive qualora una delle precedenti sia stata valutata insufficiente