‘Dimentica’ gli assegni di mantenimento: niente condanna per un papà

A salvarlo è l’avere, allo stesso tempo, versato sul conto corrente cointestato con l’ex moglie somme coincidenti o superiori a quella stabilita per il mantenimento dei figli

‘Dimentica’ gli assegni di mantenimento: niente condanna per un papà

Nessuna condanna per il papà che ha omesso di corrispondere gli assegni di mantenimento per i figli, come disposti dal Tribunale in sede di giudizio di separazione, ma, allo stesso tempo, ha versato sul conto corrente cointestato con l’ex moglie somme coincidenti o superiori a quella stabilita per il mantenimento dei figli e utilizzate per il pagamento delle rate di mutuo che invece avrebbe dovuto sobbarcarsi la donna.
Questa la decisione dei magistrati (sentenza numero 20100 dell’1 giugno 2026 della Cassazione) a chiusura del processo a carico di un uomo.
In generale, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’impossibilità di adempiere agli obblighi di mantenimento verso i figli o verso il familiare debole deve essere assoluta. Ma tale assolutezza va valutata in concreto e in chiave proporzionale, cioè ‘pesando’ tutti gli elementi rilevanti, come, ad esempio, importo dell’obbligo, contesto socio‑economico, modalità con cui le somme sono comunque messe a disposizione del nucleo familiare, e, con riferimento al soggetto obbligato, sue effettive risorse e condizioni economiche, sue esigenze di vita indispensabili, sua solerzia nel reperire reddito.
Così, è possibile escludere il reato quando, pur in presenza di un formale inadempimento all’assetto fissato dal giudice civile, le erogazioni effettuate dal soggetto obbligato sono idonee a garantire, in concreto, i mezzi di sussistenza al beneficiario o ai beneficiari.
Decisivo, nella vicenda in esame, il riferimento al fatto che l’uomo ha versato sul conto cointestato con l’ex moglie somme superiori a quelle alle quali era tenuto in favore dei figli.

Questo dettaglio fa cadere, chiosano i magistrati di Cassazione, l’accusa a carico dell’uomo.
Richiamata, quindi, l’assoluzione pronunciata in Tribunale. Nello specifico, si è osservato che in sede di separazione era stato convenuto che la casa coniugale e l’annesso terreno, acquistati prima del matrimonio dall’uomo, venissero intestati ai figli e che alla donna fosse riservato l’usufrutto a vita, a condizione però che si accollasse la restante parte del mutuo con liberazione dell’uomo, ma, invece, la donna non aveva rispettato gli impegni assunti, non solo non accollandosi il mutuo, le cui rate continuavano ad essere corrisposte dall’uomo, ma pretendendo che quest’ultimo continuasse anche a versare il cospicuo assegno di mantenimento in favore dei figli. A questo proposito, dalla documentazione acquisita è emerso che l’uomo aveva, per quasi quattro anni, continuato a versare sul conto corrente cointestato con l’ex moglie somme coincidenti o addirittura superiori a quella stabilita per il mantenimento dei figli e che dette somme erano state poi utilizzate per il pagamento delle rate di mutuo che la donna aveva omesso di corrispondere.

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